Sentenza 487/1991 (ECLI:IT:COST:1991:487)
Massima numero 17774
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 487/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MOTIVI DEL RICORSO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DEL RINVIO GOVERNATIVO DELLA LEGGE REGIONALE - AMBITO DI APPLICABILITA' - FATTISPECIE.
SENT. 487/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - MOTIVI DEL RICORSO - PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA CON I MOTIVI DEL RINVIO GOVERNATIVO DELLA LEGGE REGIONALE - AMBITO DI APPLICABILITA' - FATTISPECIE.
Testo
Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio governativo della legge regionale e motivi del ricorso di legittimita' costituzionale si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle piu' ampiamente trattate nel ricorso stesso. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' proposta dalla Regione Veneto in quanto, nella specie, la predetta corrispondenza risulta assicurata dal fatto che la motivazione del ricorso rispetto a quella di rinvio, non ha introdotto profili nuovi e diversi, ma ne ha costituito solo un piu' ampio e dettagliato svolgimento). - S. nn. 100/1990, 122/1990, 261/1990.
Il principio della corrispondenza tra motivi del rinvio governativo della legge regionale e motivi del ricorso di legittimita' costituzionale si intende rispettato anche quando i primi siano formulati in modo sintetico e sommario, sempreche' la regione sia stata ragionevolmente messa in grado di rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di rinvio e che queste coincidano sostanzialmente con quelle piu' ampiamente trattate nel ricorso stesso. (Rigetto della eccezione di inammissibilita' proposta dalla Regione Veneto in quanto, nella specie, la predetta corrispondenza risulta assicurata dal fatto che la motivazione del ricorso rispetto a quella di rinvio, non ha introdotto profili nuovi e diversi, ma ne ha costituito solo un piu' ampio e dettagliato svolgimento). - S. nn. 100/1990, 122/1990, 261/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte