Sentenza 487/1991 (ECLI:IT:COST:1991:487)
Massima numero 17776
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Titolo
SENT. 487/91 C. REGIONE VENETO - DIPENDENTI REGIONALI - ACCESSO A PROFILI PROFESSIONALI SPECIFICI - POTERE DELLA GIUNTA DI INDIVIDUARE GLI STESSI E DI STABILIRNE LE MODALITA' DI COPERTURA MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE - APPLICABILITA' DI QUESTE ULTIME ANCHE AL PASSAGGIO A PROFILI INERENTI A QUALIFICHE FUNZIONALI SUPERIORI, IN DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO - CARENZA DI CAUTELE E GARANZIE NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 487/91 C. REGIONE VENETO - DIPENDENTI REGIONALI - ACCESSO A PROFILI PROFESSIONALI SPECIFICI - POTERE DELLA GIUNTA DI INDIVIDUARE GLI STESSI E DI STABILIRNE LE MODALITA' DI COPERTURA MEDIANTE PROCEDURE CONCORSUALI INTERNE - APPLICABILITA' DI QUESTE ULTIME ANCHE AL PASSAGGIO A PROFILI INERENTI A QUALIFICHE FUNZIONALI SUPERIORI, IN DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO - CARENZA DI CAUTELE E GARANZIE NECESSARIE ALL'OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge della Regione Veneto riapprovata il 23 maggio 1991, demandando alla Giunta l'individuazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di specifici profili professionali che richiedono esperienze acquisibili all'interno dell'ente, nonche' autorizzando la medesima a stabilirne le modalita' di copertura mediante procedure concorsuali interne, introduce un particolare procedimento, esperibile anche in relazione a qualifiche funzionali superiori, il quale deroga alla regola generale del pubblico concorso - peraltro gia' recepita in precedenti leggi della Regione (art. 4, l. n. 65 del 1979, artt. 15, 19, 20, l. n. 30 del 1984, art. 5, l. n. 25 del 1988) - senza stabilire le cautele e garanzie necessarie ad assicurare che la procedura stessa - avuto riguardo ai soggetti da ammettere ed ai profili professionali da attribuire - sia idonea a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (v. massima B). La predetta legge della Regione Veneto va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.
La legge della Regione Veneto riapprovata il 23 maggio 1991, demandando alla Giunta l'individuazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di specifici profili professionali che richiedono esperienze acquisibili all'interno dell'ente, nonche' autorizzando la medesima a stabilirne le modalita' di copertura mediante procedure concorsuali interne, introduce un particolare procedimento, esperibile anche in relazione a qualifiche funzionali superiori, il quale deroga alla regola generale del pubblico concorso - peraltro gia' recepita in precedenti leggi della Regione (art. 4, l. n. 65 del 1979, artt. 15, 19, 20, l. n. 30 del 1984, art. 5, l. n. 25 del 1988) - senza stabilire le cautele e garanzie necessarie ad assicurare che la procedura stessa - avuto riguardo ai soggetti da ammettere ed ai profili professionali da attribuire - sia idonea a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (v. massima B). La predetta legge della Regione Veneto va pertanto dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 97 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte