Sentenza 488/1991 (ECLI:IT:COST:1991:488)
Massima numero 17798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 488/91. ARBITRATO - CONTROVERSIE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI TERRENI PER SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE - PREVISIONE DI ARBITRATO OBBLIGATORIO - CONTRASTO COL PRINCIPIO PER CUI LA FONTE DELL'ARBITRATO NON PUO' PORSI IN UNA VOLONTA' AUTORITATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come la Corte ha gia' deciso, mentre le parti, secondo il principio generale, costituzionalmente garantito, dell'art. 806 cod. proc. civ., sono libere di far decidere le controversie fra loro insorte - al posto dei giudici ordinari cui l'art. 102 della Costituzione demanda la funzione giurisdizionale - da arbitri, in quanto tale scelta va intesa come uno dei modi possibili di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione, la fonte dell'arbitrato non puo', pero', porsi in una legge o generalmente in una volonta' autoritativa. Deve quindi dichiararsi la illegittimita' costituzionale degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, che, per la determinazione dell'indennita' da corrispondere ai proprietari dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, prevedono un arbitrato obbligatorio. - Nello stesso senso, riguardo ai principi su enunciati: S. n. 127/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte