Sentenza 489/1991 (ECLI:IT:COST:1991:489)
Massima numero 17786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 489/91. REGIONE PIEMONTE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - PROVVEDIMENTI DEL COMUNE DICHIARATIVI DELL'ANNULLAMENTO O DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGIO - PREVISTA RICORRIBILITA' INNANZI AL PRETORE - CONSEGUENTE ESTENSIONE CON LEGGE REGIONALE DELLA COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DELLA RISERVA DI LEGGE STATALE E TRAVALICAMENTO DELLA POTESTA' LEGISLATIVA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 20, comma ottavo, e 21, comma dodicesimo, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, con le quali si stabilisce che agli atti, emessi dal comune, per l'annullamento e la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si applicano le norme statali relative all'opposizione dinanzi al pretore (art. 11, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma, d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) sono costituzionalmente illegittime perche' modificano, con tale rinvio, la normativa, in una materia - quale quella dell'ordinamento giurisdizionale e della regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o amministrativa - che non solo esula dall'ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla Regione (art. 117 Cost.) ma che e' anche oggetto di espressa riserva di legge statale (art. 108 Cost.). - Su analoga questione: S. n. 594/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte