Sentenza 490/1991 (ECLI:IT:COST:1991:490)
Massima numero 17730
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
13996
Titolo
SENT. 490/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA APPARTENENTE AI RUOLI AD ESAURIMENTO DELLA EX CARRIERA DIRETTIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE, COSI' COME STABILITO PER I PRIMARI OSPEDALIERI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 490/91 B. IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA APPARTENENTE AI RUOLI AD ESAURIMENTO DELLA EX CARRIERA DIRETTIVA - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE, COSI' COME STABILITO PER I PRIMARI OSPEDALIERI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver consentito in via permanente (con la l. 19 febbraio 1991 n. 50) ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione, anche a volerla considerare come una ulteriore deroga alla regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', (ved. massima A) non fa altro che confermare come la valutazione delle specifiche situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il beneficio da concedere ed il costo - non solo economico - dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge, 27 febbraio 1990 n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
L'aver consentito in via permanente (con la l. 19 febbraio 1991 n. 50) ai primari ospedalieri di ruolo di essere trattenuti in servizio fino al settantesimo anno di eta' per conseguire il massimo della pensione, anche a volerla considerare come una ulteriore deroga alla regola del collocamento a riposo al sessantacinquesimo anno di eta', (ved. massima A) non fa altro che confermare come la valutazione delle specifiche situazioni delle singole categorie ed il bilanciamento tra il beneficio da concedere ed il costo - non solo economico - dell'eccezione, sia operazione discrezionale propria del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge, 27 febbraio 1990 n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte