Sentenza 491/1991 (ECLI:IT:COST:1991:491)
Massima numero 17749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 04/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 491/91. IMPIEGO PUBBLICO - DIRIGENTI ENTI LOCALI - COLLOCAMENTO A RIPOSO AL COMPIMENTO DEL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETA' - MANCATA PREVISIONE DEL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL SETTANTESIMO ANNO DI ETA' PER CONSEGUIRE IL MASSIMO DELLA PENSIONE, COME STABILITO PER I DIRIGENTI DELLO STATO - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come gia' affermato la regola generale, valevole per tutti i pubblici dipendenti, e' quella del collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', mentre il suo prolungamento fino a settanta anni rappresenta solo una eccezione, stabilita in alcuni casi, espressione di una scelta discrezionale del legislatore non arbitraria perche' sorretta da ragionevoli motivi; deve percio' escludersi una violazione del principio di eguaglianza per la mancata estensione ai dirigenti degli enti locali della normativa prevedente, per talune categorie di dipendenti dello Stato, il prolungamento dell'eta' pensionabile fino al settantesimo anno di eta'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma quarto quinquies, d.l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in parte qua, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. n. 440/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte