Ricorso in via principale - Argomentazione sintetica, ma sufficientemente chiara, del motivo di censura - Attinenza al merito del profilo relativo alla concreta lesione economico-finanziaria da parte della normativa impugnata - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per carente motivazione in ordine alla concreta lesione economico-finanziaria derivante dall'applicazione della normativa regionale impugnata, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, come conv. La questione, pur proposta in maniera sintetica, supera quella soglia minima di chiarezza che rende ammissibile l'impugnativa proposta. Il semplice raffronto del contenuto delle disposizioni regionali impugnate con il parametro specificamente evocato e la relativa norma interposta è, infatti, sufficiente a consentire di individuare i termini della questione e di esaminarla nel merito, mentre l'inadeguata motivazione in ordine alla concreta lesione finanziaria da parte della normativa denunciata è profilo che involge il merito della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021 e n. 29 del 2021).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione e di svolgere una motivazione che non sia meramente assertiva. Tuttavia, allorquando l'atto introduttivo, pur nella sua sintetica formulazione, consenta di individuare con sufficiente chiarezza il parametro asseritamente violato e la ratio del prospettato contrasto della disposizione denunciata con il parametro stesso, l'impugnativa proposta è ammissibile. (Precedenti citati: sentenze n. 52 del 2021 e n. 187 del 2020).