Sentenza 492/1991 (ECLI:IT:COST:1991:492)
Massima numero 17793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 492/91. SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERO ESPULSO PERCHE' SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO PENALE - IMPOSSIBILITA' DI RIENTRO IN ITALIA NEMMENO PER LA CELEBRAZIONE DEL DIBATTIMENTO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE SOLLEVATA DAL TRIBUNALE SULLA RICHIESTA DEL NULLA OSTA, DI SUA COMPETENZA, AL PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
In sede di esame della richiesta di nulla osta prevista riguardo alla espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per la pendenza nei suoi confronti di procedimento penale (art. 7 della legge 28 febbraio 1990, n. 39) la determinazione del Tribunale e' un atto interno, seppure necessario, ad un procedimento amministrativo, cosi' come amministrativa e' l'autorita' (Prefetto) cui la legge attribuisce il potere di adottare il provvedimento conclusivo. Il Tribunale, pertanto, non e' legittimato a sollevare, in tale sede, nei confronti della norma suddetta, questioni di legittimita' costituzionale. (Inammissibilita' della questione di legittiminita' costituzionale dell'art. 7, quarto comma, legge 28 febbraio 1990, n. 39, in relazione all'art. 3, quinto comma, stessa legge, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte