Sentenza 493/1991 (ECLI:IT:COST:1991:493)
Massima numero 17768
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17769  17770  17771


Titolo
SENT. 493/91 A. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - NUOVA DISCIPLINA DELLO STATO E GIURIDICO ED ECONOMICO E DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA - DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA REGIONALE - COMUNICAZIONE AL COMMISSARIO DELLO STATO OLTRE IL TERMINE PREVISTO DALLO STATUTO SPECIALE - VIZIO FORMALE DELL'ATTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La tardiva comunicazione della legge regionale siciliana al Commissario dello Stato non si traduce in vizio formale dell'atto ma comporta soltanto che il termine di cinque giorni dato al Commissario per l'impugnazione della medesima legge decorra dall'ulteriore giorno dell'effettivo invio di essa. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 28 dello Statuto speciale per la Regione siciliana - della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 2 maggio 1991 con il n. 338 e comunicata al Commissario dello Stato oltre il termine di tre giorni, previsto dalla norma statutaria). - S. n. 365/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 28

Altri parametri e norme interposte