Sentenza 493/1991 (ECLI:IT:COST:1991:493)
Massima numero 17770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 493/91 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - DIRIGENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - DISCIPLINA MEDIANTE ACCORDI SINDACALI DA RECEPIRSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 493/91 C. REGIONE SICILIA - DIPENDENTI REGIONALI - DIRIGENTI - TRATTAMENTO ECONOMICO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - DISCIPLINA MEDIANTE ACCORDI SINDACALI DA RECEPIRSI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DI NORMA FONDAMENTALE DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio enunciato dall'art. 26, comma quarto, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, - il quale, benche' espresso in una disposizione transitoria, ha valore di norma fondamentale di riforma-economico sociale, vincolante per la legislazione regionale "esclusiva" - non pone una riserva assoluta di legge sull'assetto attuale della dirigenza pubblica (statale e non), tale da escludere ogni margine per discipline di tipo contrattuale, ma intende preservare l'attuale quadro normativo dei settori dirigenziali da interventi contingenti e parziali in vista e fino all'avvento della preannunciata legge di riforma della dirigenza, che dovra' armonizzare i vari settori (statali e regionali) di essa mediante la formulazione di principi fondamentali comuni. Con il detto principio non e', percio', in contrasto la normativa siciliana che - senza introdurre elementi di (rilevante) novita' rispetto a quella previgente (l. Regione Sicilia n. 41 del 1985) - dispone che anche per i dirigenti regionali si applichi il meccanismo della disciplina dell'organizzazione del lavoro e del trattamento economico mediante accordi sindacali. (Non fondatezza in riferimento all'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale per la Sicilia ed in relazione al suddetto art. 26, comma quarto, della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 2 maggio 1991 con il n. 338).
Il principio enunciato dall'art. 26, comma quarto, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, - il quale, benche' espresso in una disposizione transitoria, ha valore di norma fondamentale di riforma-economico sociale, vincolante per la legislazione regionale "esclusiva" - non pone una riserva assoluta di legge sull'assetto attuale della dirigenza pubblica (statale e non), tale da escludere ogni margine per discipline di tipo contrattuale, ma intende preservare l'attuale quadro normativo dei settori dirigenziali da interventi contingenti e parziali in vista e fino all'avvento della preannunciata legge di riforma della dirigenza, che dovra' armonizzare i vari settori (statali e regionali) di essa mediante la formulazione di principi fondamentali comuni. Con il detto principio non e', percio', in contrasto la normativa siciliana che - senza introdurre elementi di (rilevante) novita' rispetto a quella previgente (l. Regione Sicilia n. 41 del 1985) - dispone che anche per i dirigenti regionali si applichi il meccanismo della disciplina dell'organizzazione del lavoro e del trattamento economico mediante accordi sindacali. (Non fondatezza in riferimento all'art. 14, lett. q), dello Statuto speciale per la Sicilia ed in relazione al suddetto art. 26, comma quarto, della questione di costituzionalita' concernente l'art. 1 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 2 maggio 1991 con il n. 338).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 26
co. 4