Sentenza 494/1991 (ECLI:IT:COST:1991:494)
Massima numero 17852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 494/91 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INTRODUZIONE DI NUOVI E PIU' FAVOREVOLI CRITERI DI TASSAZIONE - POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA RILIQUIDAZIONE DELL'IRPEF "IN OGNI CASO" SOLO PER COLORO CHE HANNO PERCEPITO L'INDENNITA' SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 1980 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PERCEPITO L'INDENNITA' IN PRECEDENZA - ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NON SINDACABILE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 494/91 C. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.PE.F.) - TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - INTRODUZIONE DI NUOVI E PIU' FAVOREVOLI CRITERI DI TASSAZIONE - POSSIBILITA' DI CHIEDERE LA RILIQUIDAZIONE DELL'IRPEF "IN OGNI CASO" SOLO PER COLORO CHE HANNO PERCEPITO L'INDENNITA' SUCCESSIVAMENTE AL 1 GENNAIO 1980 - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONTRIBUENTI CHE HANNO PERCEPITO L'INDENNITA' IN PRECEDENZA - ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NON SINDACABILE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Riguardo alle disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono "in ogni caso" (e quindi anche in mancanza di tempestiva impugnazione, o della possibilita' al momento dell'entrata in vigore della legge di proporla, non essendo scaduti i relativi termini), la facolta' di chiedere la riliquidazione dell'imposta, secondo i piu' favorevoli criteri dalla stessa legge introdotti, per coloro che hanno percepito l'indennita' a decorrere dall'1 gennaio 1980 e non anche per coloro che l'abbiano percepita in precedenza, non puo' profilarsi violazione del principio di uguaglianza. Tale facolta' infatti e' stata attribuita dal legislatore a fini meramente equitativi, valutati in concreto, ed e' percio' espressione di una discrezionalita' (v. massima B) non sorretta soltanto da criteri strettamente giuridici, ma correlata ad esigenze di opportunita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 4 e 5 legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua).
Riguardo alle disposizioni degli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, che prevedono "in ogni caso" (e quindi anche in mancanza di tempestiva impugnazione, o della possibilita' al momento dell'entrata in vigore della legge di proporla, non essendo scaduti i relativi termini), la facolta' di chiedere la riliquidazione dell'imposta, secondo i piu' favorevoli criteri dalla stessa legge introdotti, per coloro che hanno percepito l'indennita' a decorrere dall'1 gennaio 1980 e non anche per coloro che l'abbiano percepita in precedenza, non puo' profilarsi violazione del principio di uguaglianza. Tale facolta' infatti e' stata attribuita dal legislatore a fini meramente equitativi, valutati in concreto, ed e' percio' espressione di una discrezionalita' (v. massima B) non sorretta soltanto da criteri strettamente giuridici, ma correlata ad esigenze di opportunita'. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 4 e 5 legge 26 settembre 1985, n. 482, in parte qua).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte