Sentenza 494/1991 (ECLI:IT:COST:1991:494)
Massima numero 17854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17850  17851  17852  17853  17855


Titolo
SENT. 494/91 E. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IMPOSTE SUL REDDITO (NELLA SPECIE I.R.PE.F.) RIMBORSO DI VERSAMENTI NON DOVUTI - CONDIZIONI - OBBLIGO DI PRESENTARE ISTANZA ENTRO IL TERMINE DI DICIOTTO MESI DALLA DATA IN CUI LA RITENUTA E' STATA OPERATA - LAMENTATA IRRAGIONEVOLE INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come piu' volte affermato dalla Corte, al legislatore e' consentito di determinare, in relazione alle esigenze dei singoli procedimenti, le modalita' di esercizio del diritto di difesa, che non e' menomato dal sistema pevisto dall'art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ove si ritengano non dovute, in tutto o in parte, le imposte pagate con "versamento diretto" (nella specie per I.R.PE.F. su indennita' di fine rapporto), stabilisce un termine di decadenza di diciotto mesi per presentare l'istanza di rimborso. - Nello stesso senso, su identica questione: O. nn. 305/1985, 545/1987; - Sulle diverse possibili modalita' di esercizio del diritto di difesa: S. n. 543/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte