Impiego pubblico - Norme della Regione Veneto - Personale della Giunta e del Consiglio - Definizione della capacità assunzionale della Regione, mediante determinazione cumulativa della spesa e ripartizione proporzionale delle risorse - Criteri di ripartizione della spesa, anche sulla base di intese tra Giunta e Consiglio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione all'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019, conv. con modif. nella legge n. 58 del 2019 - dell'art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 che, nel definire la capacità assunzionale della Regione, determina cumulativamente la spesa relativa al personale della Giunta e del Consiglio e ripartisce proporzionalmente le risorse da destinare ai due diversi organi, salva la facoltà di stipulare intese volte a definire diverse forme di riparto. La scelta del legislatore veneto di applicare i valori soglia, determinati complessivamente per tutto il personale regionale, anche al personale del Consiglio regionale e della Giunta non si pone in contrasto con il tenore testuale della disposizione statale richiamata come parametro interposto, ed è in linea con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica da quest'ultima recato. La disposizione regionale impugnata è altresì coerente con il principio contabile di unità del bilancio di cui all'Allegato 1 del d.lgs. n. 118 del 2011, poiché per il calcolo del valore soglia le voci rilevanti devono essere ricavate dal rendiconto consolidato e in esso confluiscono i bilanci di Giunta e Consiglio. (Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 235 del 2015 e n. 39 del 2014).
Per costante giurisprudenza costituzionale, la spesa per il personale costituisce non già una minuta voce di dettaglio nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente. (Precedente citato: sentenza n. 146 del 2019).