Ordinanza 495/1991 (ECLI:IT:COST:1991:495)
Massima numero 17748
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 495/91. REATI MILITARI - ALLONTANAMENTO ILLECITO - REATO PERSEGUIBILE SU RICHIESTA DEL COMANDANTE DI CORPO - RIPROPOSIZIONE DI QUESTIONE, GIA' DICHIARATA NON FONDATA, SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE LA RICHIESTA DEL COMANDANTE SIA UNA CONDIZIONE NON DI PROCEDIBILITA' MA DI PUNIBILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
L'istituto della richiesta del comandante di corpo, come gia' affermato, ha carattere esclusivamente processuale e non sostanziale - come ritenuto dal giudice a quo - sicche' con la prospettazione - in base a tale erroneo presupposto - della questione di legittimita' costituzionale della norma che lo prevede, si tende ad operare, in forma surrettizia, un non consentito sindacato in ordine al merito di precedenti decisioni della Corte senza peraltro offrire nuovi ed ulteriori argomenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, cod.pen.mil.pace, in relazione all'art. 260 stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 2, 13, 25, secondo comma, e 52, terzo comma, Cost.). - V. sent. nn. 42/1975 e 114/1982 e ord. 397/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 52  co. 3

Altri parametri e norme interposte