Ordinanza 496/1991 (ECLI:IT:COST:1991:496)
Massima numero 17796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
18/12/1991; Decisione del
18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17797
Titolo
ORD. 496/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - THEMA DECIDENDUM - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI TERMINI FISSATI NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.
ORD. 496/91 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - THEMA DECIDENDUM - DETERMINAZIONE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AI TERMINI FISSATI NELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE - CONSEGUENZE - FATTISPECIE.
Testo
I termini della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione e alle parti non e' dato di estenderne o modificarne il contenuto o i profili. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, che in materia di credito fondiario consente all'Istituto mutuante di procedere in via esecutiva - quando gli eredi non abbiano provveduto a notificargli il loro subentro nel possesso del fondo - nei confronti dell'originario debitore, ancorche' deceduto, la Corte non ha potuto considerare, non essendo stato dedotto nell'ordinanza di rinvio, il profilo relativo all'applicabilita' della norma impugnata anche nel caso in cui l'Istituto mutuante, pur in mancanza di formale notifica, fosse comunque informato della suddetta circostanza.)
I termini della questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale sono quelli fissati dal giudice a quo nell'ordinanza di rimessione e alle parti non e' dato di estenderne o modificarne il contenuto o i profili. (Nella specie, riguardo alla questione di legittimita' costituzionale della norma dell'art. 20, quarto comma, r.d. 16 luglio 1905, n. 646, che in materia di credito fondiario consente all'Istituto mutuante di procedere in via esecutiva - quando gli eredi non abbiano provveduto a notificargli il loro subentro nel possesso del fondo - nei confronti dell'originario debitore, ancorche' deceduto, la Corte non ha potuto considerare, non essendo stato dedotto nell'ordinanza di rinvio, il profilo relativo all'applicabilita' della norma impugnata anche nel caso in cui l'Istituto mutuante, pur in mancanza di formale notifica, fosse comunque informato della suddetta circostanza.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte