Ordinanza 497/1991 (ECLI:IT:COST:1991:497)
Massima numero 17752
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17753


Titolo
ORD. 497/91 A. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI (DI CAPACITA' DI OLTRE 10 METRI CUBI) SENZA LA PRESCRITTA DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - DETERMINAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA SULLA BASE DI TUTTO IL PRODOTTO MOVIMENTATO DALL'AGENTE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SANZIONATORIO FRA L'IPOTESI IN CUI IL DEPOSITO ABBIA SUPERATO DI POCO LA SOGLIA DEI 1O METRI CUBI DI CAPACITA' E QUELLA IN CUI LA SOGLIA SIA SUPERATA DI MOLTO MA IL DEPOSITO SIA UTILIZZATO DA TEMPO INFERIORE - RITENUTA ECCESSIVA SEVERITA' DELLA SANZIONE IN CONTRASTO CON LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La natura permanente del reato di costituzione ed esercizio di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. rende non irragionevole, ne' contrastante con il principio della funzione rieducativa della pena, il fatto che il trattamento sanzionatorio sia commisurato alla quantita' di prodotto effettivamente movimentato piuttosto che alla capacita' del deposito, atteso che la stessa gravita' del reato dipende dalla quantita' di prodotto immesso, a nulla rilevando che in concreto la soglia di capacita' del deposito possa essere superata di poco o di molto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957, n. 474, sollevata in riferimento agli art. 3 e 27 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte