Ordinanza 497/1991 (ECLI:IT:COST:1991:497)
Massima numero 17753
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17752


Titolo
ORD. 497/91 B. IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - COSTITUZIONE ED ESERCIZIO DI DEPOSITO DI OLI MINERALI (DI CAPACITA' DI OLTRE 10 METRI CUBI) SENZA LA PRESCRITTA DENUNCIA ALL'U.T.I.F. - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - MISURA - DETERMINAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA SULLA BASE DI TUTTO IL PRODOTTO MOVIMENTATO DALL'AGENTE - ASSERITA ECCESSIVA ASPREZZA DELLA PENA RISPETTO A QUELLA APPLICABILE AD ALTRI REATI DI MAGGIORE DISVALORE SOCIALE - OMESSA INDIVIDUAZIONE DI UN PRECISO E PERTINENTE "TERTIUM COMPARATIONIS" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE -

Testo
Ove, come nel caso, manchi l'individuazione di un preciso e pertinente "tertium comparationis", la censura secondo cui la sanzione per il reato di costituzione di deposito di oli minerali senza la prescritta denuncia all'U.T.I.F. - calcolata sulla base del prodotto movimentato - risulterebbe eccessiva rispetto a quella applicabile ad altri e piu' gravi reati, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, d.l. 5 maggio 1957, n. 271, conv. in legge 2 luglio 1957 n. 474, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte