Ordinanza 498/1991 (ECLI:IT:COST:1991:498)
Massima numero 17822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  18/12/1991;  Decisione del  18/12/1991
Deposito del 27/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 498/91. SANITA' PUBBLICA - MEDICI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - AUMENTI ED ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI CORRISPOSTI ANCHE SE NON DOVUTI - RIPETIBILITA', SECONDO L'INTERPRETAZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DELLE SOMME PAGATE A SEGUITO DI DECISIONE GIUDIZIALE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE IN PUNTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La mancanza di qualsiasi riferimento nell'ordinanza di rimessione ad una decisione di secondo grado, intervenuta tra le parti in causa prima dell'entrata in vigore della norma denunziata e che, ove passata in giudicato, avrebbe regolato definitivamente il rapporto oggetto del giudizio a quo, comporta la manifesta inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale per difetto di motivazione sulla rilevanza. (Nella specie, la questione e' stata sollevata in sede di opposizione a ingiunzione per restituzione di maggiorazioni retributive, il diritto alle quali era stato riconosciuto all'attore in primo grado con sentenza del pretore provvisoriamente esecutiva, ma successivamente negato dal tribunale, con decisione precedente all'entrata in vigore della norma impugnata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte