Sentenza 172/2021 (ECLI:IT:COST:2021:172)
Massima numero 44070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/07/2021;  Decisione del  07/07/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Massime associate alla pronuncia:  44071  44072  44073  44074  44075


Titolo
Thema decidendum - Ulteriore profilo di censura dedotto dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., è inammissibile l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost., introdotto dalla parte costituita. Tale profilo di censura non è stato fatto proprio dal giudice a quo.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti che, tuttavia, egli non abbia ritenuto di accogliere. Non possono perciò essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo, quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. (Precedenti citati: sentenza n. 119 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 165 del 2020).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  02/10/2008  n. 151  art. 3  co. 1

legge  28/11/2008  n. 186  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte