Thema decidendum - Ulteriore profilo di censura dedotto dalla parte costituita nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., è inammissibile l'ulteriore profilo di censura, riferito all'art. 36 Cost., introdotto dalla parte costituita. Tale profilo di censura non è stato fatto proprio dal giudice a quo.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti che, tuttavia, egli non abbia ritenuto di accogliere. Non possono perciò essere presi in considerazione, oltre i limiti fissati nelle medesime ordinanze, ulteriori questioni o profili di legittimità costituzionale dedotti dalle parti, tanto se eccepiti ma non condivisi dal giudice a quo, quanto se diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto del provvedimento di rimessione. (Precedenti citati: sentenza n. 119 del 2021, n. 109 del 2021, n. 49 del 2021, n. 35 del 2021, n. 186 del 2020 e n. 165 del 2020).