Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17778
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17779  17780  17781  17782  17783


Titolo
SENT. 502/91 A. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO LA PRETURA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 554, SECONDO COMMA, COD. PROC. PEN. - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARVI - OMESSA PREVISIONE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI E LE DIRETTIVE DELLA LEGGE DELEGA, PER LA GIA' COMPIUTA, DAL CHIAMATO A GIUDICARE, VALUTAZIONE DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Con l'ordine del P.M. di formulare l'imputazione, il giudice per le indagini preliminari, gia' richiesto di emettere decreto di archiviazione compie una valutazione dei risultati di queste e da', anzi, "ex officio", l'impulso determinante alla procedura che condurra' all'emanazione di una sentenza. Di conseguenza, secondo i principi della legge di delega (legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. n. 103), non puo' essere lo stesso giudice, che ha gia' compiuto una cosi' incisiva valutazione di merito, ad adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato. Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 554, secondo comma, dello stesso codice. - V., su questione analoga, la sent. n. 401/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. n.103