Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17778  17780  17781  17782  17783


Titolo
SENT. 502/91 B. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 409, QUINTO COMMA, COD.PROC.PEN. - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARVI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, (v. massima A), comporta come conseguenza ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27