Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17779
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 502/91 B. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 409, QUINTO COMMA, COD.PROC.PEN. - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARVI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 502/91 B. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO IL TRIBUNALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER FORMULAZIONE DELL'IMPUTAZIONE EX ART. 409, QUINTO COMMA, COD.PROC.PEN. - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARVI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, (v. massima A), comporta come conseguenza ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..
La declaratoria di parziale illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, (v. massima A), comporta come conseguenza ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 34, secondo comma, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordine di cui all'art. 409, quinto comma, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27