Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17780
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17778  17779  17781  17782  17783


Titolo
SENT. 502/91 C. PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A GIUDICARE - ELENCAZIONE TASSATIVA - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA O ANALOGICA - IMPOSSIBILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Le cause di incompatibilita' a giudicare sono solo quelle tassativamente indicate dalla legge, sicche' le norme che le prevedono non sono suscettibili di interpretazione estensiva ne', tantomeno, analogica. Pertanto, nella specie, e' da escludersi che l'ipotesi di rigetto, da parte del G.I.P., della richiesta di decreto penale, per la ritenuta necessita' della irrogazione di una pena diversa da quella fissata dal P.M. (ved. la seguente massima D) debba considerarsi gia' ricompresa - sol perche' ad essa pienamente equiparabile - nella previsione dell'incompatibilita' a partecipare al giudizio del "giudice che ha emesso il decreto penale di condanna", gia' contenuta nell'impugnato art. 34, secondo comma, cod.proc.pen..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte