Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17781
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 502/91 D. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO LA PRETURA - RICHIESTA DI DECRETO PENALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER RITENUTA INCONGRUITA' DELLA PENA - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA', PER IL G.I.P., A PARTECIPARE AL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA PER LA GIA' EFFETTUATA, DAL CHIAMATO A GIUDICARE, VALUTAZIONE DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 502/91 D. PROCESSO PENALE - G.I.P. PRESSO LA PRETURA - RICHIESTA DI DECRETO PENALE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER RITENUTA INCONGRUITA' DELLA PENA - DIBATTIMENTO - INCOMPATIBILITA', PER IL G.I.P., A PARTECIPARE AL DIBATTIMENTO - OMESSA PREVISIONE - RICONOSCIUTO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA PER LA GIA' EFFETTUATA, DAL CHIAMATO A GIUDICARE, VALUTAZIONE DI MERITO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Anche quando, di fronte alla richiesta di emissione di decreto penale, il G.I.P. ritenga che sia da irrogare una pena superiore (ovvero inferiore), non puo' che rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero (art. 459, terzo comma, cod.proc.pen.). Ma poiche' anche tale pronuncia presuppone una valutazione di merito - in quanto il giudice deve avere gia' esaminato e risolto tutte le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della pena (insussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento, ammissibilita' al rito speciale, risultanze delle indagini tali da legittimare la condanna per decreto) - l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, dir. n. 103 della legge di delega, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', a partecipare al giudizio, del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna ritenendo inadeguata la pena richiesta dal pubblico ministero. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 104 del 1992.
Anche quando, di fronte alla richiesta di emissione di decreto penale, il G.I.P. ritenga che sia da irrogare una pena superiore (ovvero inferiore), non puo' che rigettare la richiesta e restituire gli atti al pubblico ministero (art. 459, terzo comma, cod.proc.pen.). Ma poiche' anche tale pronuncia presuppone una valutazione di merito - in quanto il giudice deve avere gia' esaminato e risolto tutte le questioni logicamente precedenti a quella relativa alla misura della pena (insussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento, ammissibilita' al rito speciale, risultanze delle indagini tali da legittimare la condanna per decreto) - l'art. 34, secondo comma, cod.proc.pen. va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 2, dir. n. 103 della legge di delega, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita', a partecipare al giudizio, del giudice per le indagini preliminari che ha rigettato la richiesta di decreto di condanna ritenendo inadeguata la pena richiesta dal pubblico ministero. ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 104 del 1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. n. 67
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir.n. 103