Sentenza 502/1991 (ECLI:IT:COST:1991:502)
Massima numero 17782
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 502/91 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI PER AVER RIESAMINATO EX ART. 309 COD. PROC.PEN. UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA E DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA DI VALUTAZIONE DEL MERITO - DIVERSITA' DI OGGETTO E FUNZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 502/91 E. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PREGRESSA CONOSCENZA DEGLI ATTI PER AVER RIESAMINATO EX ART. 309 COD. PROC.PEN. UN PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTA' PERSONALE DELL'IMPUTATO - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DELEGA E DELL'IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - MANCANZA DI VALUTAZIONE DEL MERITO - DIVERSITA' DI OGGETTO E FUNZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
I provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra essi, il riesame di misure cautelari) non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio sul merito della "res iudicanda", idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira solo alla verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. n. 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Riguardo alla distinzione, agli effetti della incompatibilita' a giudicare, tra "mera conoscenza degli atti" e "valutazione non formale ma di contenuto di essi": S. n. 496/1990.
I provvedimenti sulla liberta' personale (e, tra essi, il riesame di misure cautelari) non comportano una valutazione che si traduca in un giudizio sul merito della "res iudicanda", idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira solo alla verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio il giudice che abbia proceduto al riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva ai sensi dell'art. 309 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 25 e 76 Cost., in relazione all'art. 2, dir. n. 67, legge 16 febbraio 1987, n. 81). - Riguardo alla distinzione, agli effetti della incompatibilita' a giudicare, tra "mera conoscenza degli atti" e "valutazione non formale ma di contenuto di essi": S. n. 496/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 67