Sentenza 52/1992 (ECLI:IT:COST:1992:52)
Massima numero 17906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
03/02/1992; Decisione del
03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:
17905
Titolo
SENT. 52/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - EVENTI CUI CONSEGUE LA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE E DEL RAPPORTO DI LAVORO, MA NON ANCHE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ASSUNZIONE DELL'ONERE ECONOMICO DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO, IN SOSTITUZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.
SENT. 52/92 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - EVENTI CUI CONSEGUE LA SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE E DEL RAPPORTO DI LAVORO, MA NON ANCHE DELLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE - ASSUNZIONE DELL'ONERE ECONOMICO DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL FINANZIAMENTO PUBBLICO, IN SOSTITUZIONE DEI DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.
Testo
In via generale, per attuazione del principio di solidarieta' nei periodi in cui, per determinati eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che e' posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si vuole infatti evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che impediscono lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali perche' devono raggiungersi fini pubblici alla cui realizzazione deve provvedere tutta la collettivita'.
In via generale, per attuazione del principio di solidarieta' nei periodi in cui, per determinati eventi (quali, per es., la malattia, l'infortunio, il servizio militare, lo svolgimento di cariche pubbliche elettive), sono sospesi la prestazione di lavoro ed il rapporto di lavoro, ma non anche la contribuzione, ai fini del mantenimento del diritto alle prestazioni previdenziali, il finanziamento pubblico si sostituisce alla contribuzione che e' posta a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si vuole infatti evitare che i soggetti protetti, per causa di eventi che impediscono lo svolgimento dell'attivita' lavorativa, subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali perche' devono raggiungersi fini pubblici alla cui realizzazione deve provvedere tutta la collettivita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte