Sentenza 504/1991 (ECLI:IT:COST:1991:504)
Massima numero 17760
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 504/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - AMMASSO TEMPORANEO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELLA POSSIBILITA' DI CONTINUARE TALE ATTIVITA' PREVIA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE - ILLEGITTIMA INTERFERENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 504/91. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - INQUINAMENTO - AMMASSO TEMPORANEO DI RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA - PREVISIONE, CON LEGGE REGIONALE, DELLA POSSIBILITA' DI CONTINUARE TALE ATTIVITA' PREVIA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE - ILLEGITTIMA INTERFERENZA LEGISLATIVA DELLA REGIONE IN MATERIA PENALE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 7, primo e secondo comma, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (come modificata dalla legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53) con il prevedere, per l'ipotesi di abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - che, come gia' ritenuto dalla Corte, corrisponde alla ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - la possibilita' di proseguire tale attivita' previa presentazione di una istanza d'autorizzazione a tempo debito non richiesta, sconvolge la complessiva logica della legge statale in materia, diretta ad attuare, con uniformita' di trattamento, direttive C.E.E.. Inoltre la norma regionale viene a rendere lecita un'attivita' che la legge statale sanziona penalmente, violando cosi' il principio della esclusiva competenza statale in materia penale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2, della successiva legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilita' di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi previa presentazione dell'istanza di autorizzazione. - Su questioni analoghe v. S. nn. 370/1989, 14/1991, 117/1991 e 213/1991.
L'art. 7, primo e secondo comma, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23 (come modificata dalla legge della stessa Regione 3 dicembre 1990, n. 53) con il prevedere, per l'ipotesi di abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda - che, come gia' ritenuto dalla Corte, corrisponde alla ipotesi di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi - la possibilita' di proseguire tale attivita' previa presentazione di una istanza d'autorizzazione a tempo debito non richiesta, sconvolge la complessiva logica della legge statale in materia, diretta ad attuare, con uniformita' di trattamento, direttive C.E.E.. Inoltre la norma regionale viene a rendere lecita un'attivita' che la legge statale sanziona penalmente, violando cosi' il principio della esclusiva competenza statale in materia penale. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e secondo comma, legge Regione Friuli-Venezia Giulia 28 agosto 1989, n. 23, come modificato dall'art. 2, della successiva legge regionale 3 dicembre 1990, n. 53, nella parte in cui dette norme prevedono, sia pure in via transitoria, la possibilita' di continuare l'abusivo ammasso temporaneo di rifiuti tossici e nocivi previa presentazione dell'istanza di autorizzazione. - Su questioni analoghe v. S. nn. 370/1989, 14/1991, 117/1991 e 213/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 116
Altri parametri e norme interposte