Sentenza 505/1991 (ECLI:IT:COST:1991:505)
Massima numero 17794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 505/91. PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - DECRETO DI ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO - PREVISTA RICORRIBILITA' AL PRETORE - EMISSIONE CON LEGGE PROVINCIALE DI NORMA PROCESSUALE - CONTRASTO CON LA RISERVA DI LEGGE STATALE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE - IRRILEVANZA DEL FATTO CHE LA NORMA PROVINCIALE SIA RIPRODUTTIVA DI NORMA DI LEGGE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 10, quinto comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13, stabilisce che al decreto di annullamento dell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica l'art. 46, decimo comma, legge Provincia Bolzano 20 agosto 1972 n. 15, come sostituito dall'art. 5, legge Provincia Bolzano n. 13/1977 (anch'esso impugnato) che prevede (per la differente ipotesi di decadenza dall'assegnazione), la possibilita' di proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio. Per la loro natura strettamente processuale, tali norme violano il principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale, ne' tale violazione potrebbe escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata (art. 46, decimo comma, della legge n. 15 del 1972) e' riproduttiva della norma statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, essendo preclusa alle Province autonome, come del resto ad ogni altra regione, la possibilita' di riprodurre nelle loro leggi norme legislative statali, in quanto cio', anche quando le norme statali risultassero di per se applicabili, comporterebbe un'indebita novazione della fonte. Le suindicate disposizioni di legge della Provincia di Bolzano vanno percio' dichiarate illegittime per violazione dell'art. 108 della Costituzione. - V., riguardo al divieto per la legge regionale di interferire con la normativa statale sull'ordinamento processuale, le sent. nn. 81/1976 e 128/1963, 203/1987, 615/1987 e 727/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 108

Altri parametri e norme interposte