Ordinanza 55/1992 (ECLI:IT:COST:1992:55)
Massima numero 17981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  03/02/1992;  Decisione del  03/02/1992
Deposito del 18/02/1992; Pubblicazione in G. U. 26/02/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 55/92. FERROVIE, TRANVIE E FILOVIE - ENTE FERROVIE DELLO STATO - DIPENDENTI - MANCATA ESTENSIONE AD ESSI DELLA VALUTABILITA' DEL SERVIZIO MILITARE AI FINI ECONOMICI E DI CARRIERA PREVISTA PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO - CONSEGUENTE DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LAVORATORI EGUALMENTE OBBLIGATI A PRESTARE SERVIZIO MILITARE, CON INCIDENZA SUL PRECETTO COSTITUZIONALE PER CUI IL SERVIZIO MILITARE NON PREGIUDICA LA POSIZIONE DI LAVORO DEL CITTADINO - OMISSIONE, NELLA ORDINANZA DI RINVIO, DEL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
In virtu' dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la disposizione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 - che attribuisce ai lavoratori del settore pubblico il beneficio della valutabilita' del servizio militare ai fini economici e di carriera - va interpretata nel senso che il servizio militare valutabile e' esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della legge del 1986, nonche' quello prestato successivamente. E' quindi alla stregua di tale interpretazione che va valutata la rilevanza della questione sollevata in proposito per la mancata estensione del suddetto beneficio ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, i quali peraltro per il periodo anteriore alla riforma delle Ferrovie dello Stato (l. 17 maggio 1985, n. 210) quali impiegati pubblici, erano soggetti alla disciplina del pubblico impiego. Di conseguenza, nel caso, poiche' nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno ai periodi di tempo in cui sarebbe stato espletato da parte dei ricorrenti il servizio militare di cui e' chiesta la computabilita', non puo' dirsi che il necessario giudizio di rilevanza sia stato effettuato. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte