Sentenza 506/1991 (ECLI:IT:COST:1991:506)
Massima numero 17795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 506/91. REGIONE CALABRIA - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI STIPULATE DALLE UU.SS.LL. - PREVISTI INTERESSI DI MORA COMPRENSIVI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD.CIV. - NON CONSENTITA DISCIPLINA, CON LEGGE REGIONALE, DI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 506/91. REGIONE CALABRIA - OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI STIPULATE DALLE UU.SS.LL. - PREVISTI INTERESSI DI MORA COMPRENSIVI DEL RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD.CIV. - NON CONSENTITA DISCIPLINA, CON LEGGE REGIONALE, DI RAPPORTI DI DIRITTO PRIVATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Le regioni, anche nelle materie nelle quali e' ad esse riconosciuta competenza legislativa, non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioe' i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilita' per inadempimento. Come gia' affermato e ribadito dalla Corte, infatti, la regolamentazione di siffatti rapporti, per le esigenze di unita' e di uguaglianza che vi sottostanno, appartiene alla competenza istituzionale dello Stato. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 62, quarto comma, legge Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle U.S.L. di quella Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.civ.". - V., anche le sent. nn. 154/1972 e 391/1989.
Le regioni, anche nelle materie nelle quali e' ad esse riconosciuta competenza legislativa, non hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui derivano, cioe' i modi di acquisto e di estinzione, i modi di accertamento, le regole sull'adempimento delle obbligazioni e della responsabilita' per inadempimento. Come gia' affermato e ribadito dalla Corte, infatti, la regolamentazione di siffatti rapporti, per le esigenze di unita' e di uguaglianza che vi sottostanno, appartiene alla competenza istituzionale dello Stato. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 62, quarto comma, legge Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle U.S.L. di quella Regione, dispone che "tutti gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod.civ.". - V., anche le sent. nn. 154/1972 e 391/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte