Sentenza 172/2021 (ECLI:IT:COST:2021:172)
Massima numero 44071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del
07/07/2021; Decisione del
07/07/2021
Deposito del 23/07/2021; Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Inapplicabilità nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens privo di efficacia retroattiva - Inapplicabilità nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza delle questioni. Benché il d.lgs. n. 116 del 2017 abbia sostanzialmente livellato le differenze di compenso riconosciuto alle tre categorie di magistrati onorari operanti in primo grado (giudici di pace, giudici ordinari di tribunale, vice pretori ordinari), essendone stato unificato non solo lo status giuridico, ma anche il regime economico, tale circostanza, peraltro nota al rimettente - il quale asserisce una disparità nel trattamento economico del GOT e VPO -, non incide sulla rilevanza delle questioni sollevate, perché tale aspetto della riforma è destinato a trovare applicazione solo a partire dal 16 agosto 2021, laddove le pretese avanzate nel giudizio principale concernono crediti asseritamente maturati prima di tale data.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza delle questioni. Benché il d.lgs. n. 116 del 2017 abbia sostanzialmente livellato le differenze di compenso riconosciuto alle tre categorie di magistrati onorari operanti in primo grado (giudici di pace, giudici ordinari di tribunale, vice pretori ordinari), essendone stato unificato non solo lo status giuridico, ma anche il regime economico, tale circostanza, peraltro nota al rimettente - il quale asserisce una disparità nel trattamento economico del GOT e VPO -, non incide sulla rilevanza delle questioni sollevate, perché tale aspetto della riforma è destinato a trovare applicazione solo a partire dal 16 agosto 2021, laddove le pretese avanzate nel giudizio principale concernono crediti asseritamente maturati prima di tale data.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
02/10/2008
n. 151
art. 3
co. 1
legge
28/11/2008
n. 186
art.
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte