Sentenza 507/1991 (ECLI:IT:COST:1991:507)
Massima numero 17751
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17750
Titolo
SENT. 507/91 B. INQUINAMENTO - QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - NORME TECNICHE EMANATE DAL MINISTRO DELLA SANITA' IN MATERIA DI POTABILIZZAZIONE - DISCIPLINA DI FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME MEDESIME - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELLA SANITA' DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE MINISTERIALE INVASIVA.
SENT. 507/91 B. INQUINAMENTO - QUALITA' DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - NORME TECNICHE EMANATE DAL MINISTRO DELLA SANITA' IN MATERIA DI POTABILIZZAZIONE - DISCIPLINA DI FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE NORME MEDESIME - NON SPETTANZA AL MINISTRO DELLA SANITA' DEL RELATIVO POTERE - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLA DISPOSIZIONE MINISTERIALE INVASIVA.
Testo
Il potere, conferito al Ministro della sanita' dall'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, di emanare con proprio decreto norme tecniche in materia di potabilizzazione delle acque, non include la posizione di vere e proprie funzioni ispettive, di vigilanza e controllo sull'attuazione delle medesime norme, affidate a persone nominate dallo stesso Ministro della sanita'. Non spetta, percio' a quest'ultimo dettare la disciplina della suddetta attivita' di vigilanza, e di conseguenza e' annullato (in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano) l'art. 8 del d.m. 26 marzo 1991.
Il potere, conferito al Ministro della sanita' dall'art. 8, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, di emanare con proprio decreto norme tecniche in materia di potabilizzazione delle acque, non include la posizione di vere e proprie funzioni ispettive, di vigilanza e controllo sull'attuazione delle medesime norme, affidate a persone nominate dallo stesso Ministro della sanita'. Non spetta, percio' a quest'ultimo dettare la disciplina della suddetta attivita' di vigilanza, e di conseguenza e' annullato (in accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano) l'art. 8 del d.m. 26 marzo 1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 381
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 28/03/1975
n. 474
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 24/05/1988
n. 0
art. 8