Sentenza 509/1991 (ECLI:IT:COST:1991:509)
Massima numero 17827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 509/91. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INQUINAMENTO - SCARICHI CIVILI ECCEDENTI I LIMITI DI ACCETTABILITA' PREVISTI NEGLI ALLEGATI ALLA LEGGE STATALE N. 319/1976 - PUBBLICHE FOGNATURE GESTITE SENZA AUTORIZZAZIONE O COMUNQUE NON ADEGUATE AI SUDDETTI LIMITI - DENUNCIATA ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI TALI IPOTESI DALL'AMBITO DELLA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA STESSA SUINDICATA LEGGE STATALE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE IN MATERIA PENALE - CARENZE DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 509/91. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - INQUINAMENTO - SCARICHI CIVILI ECCEDENTI I LIMITI DI ACCETTABILITA' PREVISTI NEGLI ALLEGATI ALLA LEGGE STATALE N. 319/1976 - PUBBLICHE FOGNATURE GESTITE SENZA AUTORIZZAZIONE O COMUNQUE NON ADEGUATE AI SUDDETTI LIMITI - DENUNCIATA ESCLUSIONE, CON LEGGE REGIONALE, DI TALI IPOTESI DALL'AMBITO DELLA FATTISPECIE PENALMENTE RILEVANTE DI CUI ALL'ART. 21 DELLA STESSA SUINDICATA LEGGE STATALE - ASSERITA INVASIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE IN MATERIA PENALE - CARENZE DI MOTIVAZIONE NELLA ORDINANZA DI RINVIO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 - impugnati sul presupposto che essi escludano dall'ambito della fattispecie penale prevista dalla normativa statale gli scarichi civili e le pubbliche fognature eccedenti i limiti di accettabilita' - avendo il giudice a quo omesso qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, ed essendosi limitato a rilevare che la Regione avrebbe riformato la disciplina degli scarichi civili con una norma sub-primaria di attuazione in assenza di apposita delega, senza peraltro impugnare la norma sostanziale di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della competenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost.).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, comma primo, lett. a), n. 2 e lett. b), nn. 1 e 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42 - impugnati sul presupposto che essi escludano dall'ambito della fattispecie penale prevista dalla normativa statale gli scarichi civili e le pubbliche fognature eccedenti i limiti di accettabilita' - avendo il giudice a quo omesso qualsivoglia riferimento alla fattispecie concreta, ed essendosi limitato a rilevare che la Regione avrebbe riformato la disciplina degli scarichi civili con una norma sub-primaria di attuazione in assenza di apposita delega, senza peraltro impugnare la norma sostanziale di attuazione della disciplina sanzionata e attributiva della competenza. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte