Sentenza 511/1991 (ECLI:IT:COST:1991:511)
Massima numero 17755
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17756  17757  17758


Titolo
SENT. 511/91 A. REGIONE ABRUZZO - USI CIVICI - TERRE COLLETTIVE CHE HANNO PERDUTO DA TEMPO L'ORIGINARIA CONFORMAZIONE E DESTINAZIONE AGRARIA O BOSCHIVA E PASCOLIVA - SCLASSIFICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLE COMPETENZE REGIONALI - QUESTIONE SOLLEVATA SULL'ERRONEO PRESUPPOSTO CHE IN MATERIA ALLE REGIONI SPETTI SOLO UNA POTESTA' NORMATIVA DI ATTUAZIONE - NON FONDATEZZA.

Testo
La potesta' legislativa regionale in materia di usi civici e' di tipo "concorrente", e non sono percio' riferibili ad essa i piu' ristretti limiti propri della potesta' normativa di attuazione prevista dall'art. 7, d.P.R. n. 616 del 1977, in correlazione all'esercizio, da parte delle regioni, di funzioni amministrative "delegate". (Non fondatezza, in riferimento all'art. 118 Cost. della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, l. Reg. Abruzzo 3 marzo 1988 n. 25, modificata dalla successiva l. regionale n. 27 del 1988). - S. 511/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte