Sentenza 511/1991 (ECLI:IT:COST:1991:511)
Massima numero 17756
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17755  17757  17758


Titolo
SEN. 511/91 B. REGIONE ABRUZZO - USI CIVICI - TERRE COLLETTIVE CHE HANNO PERDUTO DA TEMPO L'ORIGINARIA CONFORMAZIONE E DESTINAZIONE AGRARIA O BOSCHIVA E PASCOLIVA - SCLASSIFICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE E CONSEGUENTE REGOLARIZZAZIONE DI VENDITE ALTRIMENTI NULLE - ASSERITA VIOLAZIONE DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA LEGGE STATALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La sclassificazione dal regime demaniale civico (secondo il modello dell'art. 829 cod.civ.), da parte del Consiglio regionale - prevista dall'art. 10 della legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25 - delle porzioni di terre che per effetto di utilizzazioni improprie ormai consolidate abbiano da tempo irreversibilmente perduto la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolivi, e' un atto di natura meramente dichiarativa della perdita di queste caratteristiche e quindi del passaggio di tali beni nel patrimonio disponibile del Comune. Percio' la regolarizzazione - che ne consegue, senza necessita' di rinnovo - delle vendite di essi poste in essere senza l'osservanza delle condizioni prescritte, a pena di nullita', dall'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non collide con i principi della stessa circa l'inusucabilita' e l'indisponibilita' delle terre collettive, ma risponde al principio generale della legislazione statale, desumibile dagli artt. 39 e 41 del r.d. 26 febbraio 1928, n. 322, per il quale sono consentite in ogni caso - con autorizzazione (del Ministro dell'agricoltura ed ora) della Regione - l'alienazione o la concessione, previo mutamento di destinazione, di terre civiche, quando le forme di utilizzazione previste dalla legge n. 1766 del 1927 non siano piu' possibili o risultino antieconomiche, mentre la diversa destinazione sopravvenuta rappresenta un reale beneficio per la generalita' degli abitanti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificata dalla successiva legge regionale n. 77 del 1988).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte