Sentenza 511/1991 (ECLI:IT:COST:1991:511)
Massima numero 17757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 511/91 C. REGIONE ABRUZZO - USI CIVICI - TERRE COLLETTIVE CHE HANNO PERDUTO DA TEMPO L'ORIGINARIA CONFORMAZIONE E DESTINAZIONE AGRICOLA, BOSCHIVA E PASCOLIVA - SCLASSIFICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITO VALORE DI ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 511/91 C. REGIONE ABRUZZO - USI CIVICI - TERRE COLLETTIVE CHE HANNO PERDUTO DA TEMPO L'ORIGINARIA CONFORMAZIONE E DESTINAZIONE AGRICOLA, BOSCHIVA E PASCOLIVA - SCLASSIFICAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSERITO VALORE DI ESPROPRIAZIONE SENZA INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella sclassificazione di terre civiche prevista (ved. massima B) dall'art. 10, secondo comma, della legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, non e' ravvisabile una espropriazione forzata dei diritti della collettivita' su di esse. E cio' non soltanto nel caso in cui - come nella specie - il provvedimento regionale che la dispone sia ordinato alla regolarizzazione di una vendita, gia' avvenuta, finalizzata ad un insediamento industriale che per la collettivita' rappresenta un reale beneficio, ma anche nella diversa ipotesi in cui il mutamento di destinazione dei terreni sia intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, giacche' il prezzo derivante dalla vendita successiva alla sclassificazione - secondo la prescrizione esplicitata nell'art. 6, comma sesto, e sottintesa nello stesso art. 10, comma secondo, della legge in questione (come modificata dalla successiva legge regionale n. 27 del 1988) - dovra' essere anch'esso destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettivita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificata dalla successiva legge regionale n. 77 del 1988).
Nella sclassificazione di terre civiche prevista (ved. massima B) dall'art. 10, secondo comma, della legge Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, non e' ravvisabile una espropriazione forzata dei diritti della collettivita' su di esse. E cio' non soltanto nel caso in cui - come nella specie - il provvedimento regionale che la dispone sia ordinato alla regolarizzazione di una vendita, gia' avvenuta, finalizzata ad un insediamento industriale che per la collettivita' rappresenta un reale beneficio, ma anche nella diversa ipotesi in cui il mutamento di destinazione dei terreni sia intervenuto indipendentemente da una alienazione da parte del Comune, giacche' il prezzo derivante dalla vendita successiva alla sclassificazione - secondo la prescrizione esplicitata nell'art. 6, comma sesto, e sottintesa nello stesso art. 10, comma secondo, della legge in questione (come modificata dalla successiva legge regionale n. 27 del 1988) - dovra' essere anch'esso destinato alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettivita'. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma secondo, della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, modificata dalla successiva legge regionale n. 77 del 1988).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte