Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente a suffragare la rilevanza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., non è accolta l'eccezione d'inammissibilità per mancanza di utilità concreta per la parte attrice nel giudizio a quo dall'accoglimento delle questioni sollevate. In disparte la diversa valutazione operata dal rimettente, con motivazione non implausibile, il presupposto della rilevanza non si identifichi nell'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. (Precedenti citati: sentenze n. 59 del 2021 e n. 254 del 2020).
Per l'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in via incidentale è sufficiente che la disposizione censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti di una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 170 del 2019).