Ordinanza 515/1991 (ECLI:IT:COST:1991:515)
Massima numero 17831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17830  17832  17833


Titolo
ORD. 515/91 B. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale - contrariamente a quanto sostenuto dal giudice a quo - non subordina l'operato del giudice per le indagini preliminari alla discrezionalita' dell'imputato ma detta, invece, le regole da adottare per le "nuove contestazioni" nel corso dell'udienza preliminare. E' percio' da escludere che esso leda il principio della soggezione del giudice solo alla legge enunciato dall'art. 101, secondo comma, della Costituzione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, c.p.p., sollevata in riferimento all'art. 101, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte