Ordinanza 515/1991 (ECLI:IT:COST:1991:515)
Massima numero 17832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17830  17831  17833


Titolo
ORD. 515/91 C. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - LAMENTATO CONTRASTO CON LE ESIGENZE DI ECONOMIA PROCESSUALE E DI FUNZIONALITA' - INSUSSISTENZA - NORMA PREORDINATA ALLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le condizioni dettate dall'art. 423, secondo comma, c.p.p. per poter procedere nell'udienza preliminare alla contestazione di nuovi fatti costituenti reati sono preordinate ad evitare il pregiudizio che potrebbe derivare al diritto di difesa dell'imputato dalla inaspettata contestazione di fatti non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e non puo' percio' essere misurata sul metro delle esigenze di celerita' del giudizio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte