Ordinanza 515/1991 (ECLI:IT:COST:1991:515)
Massima numero 17833
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Titolo
ORD. 515/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 515/91 D. PROCESSO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - FATTI NUOVI - PROCEDIBILITA' D'UFFICIO - CONTESTAZIONE - CONDIZIONI: RICHIESTA DEL P.M. E CONSENSO DELL'IMPUTATO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).
Quando il giudice remittente omette completamente di indicare le ragioni che lo inducono a dubitare della conformita' della disposizione denunciata ad alcuni dei precetti costituzionali invocati, la relativa questione di costituzionalita' va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte