Ordinanza 516/1991 (ECLI:IT:COST:1991:516)
Massima numero 17837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17836
Titolo
ORD. 516/91 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONOSCENZA DEGLI ATTI DELLE INDAGINI PRELIMINARI PER AVERE IL GIUDICE PRONUNCIATO O CONCORSO A PRONUNCIARE PROVVEDIMENTO DI NATURA CAUTELARE, O QUALE G.I.P. O QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI ALTRE NORME DELLA COSTITUZIONE - TOTALE MANCANZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 516/91 B. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONOSCENZA DEGLI ATTI DELLE INDAGINI PRELIMINARI PER AVERE IL GIUDICE PRONUNCIATO O CONCORSO A PRONUNCIARE PROVVEDIMENTO DI NATURA CAUTELARE, O QUALE G.I.P. O QUALE COMPONENTE DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTA' - LAMENTATA OMESSA PREVISIONE DI INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO - DENUNCIATA INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA DELL'IMPUTATO - INSUSSISTENZA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI ALTRE NORME DELLA COSTITUZIONE - TOTALE MANCANZA DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'avere gia' conosciuto e valutato gli atti processuali, per aver pronunciato o concorso a pronunciare, nello stesso procedimento, un provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini preliminari ovvero come componente del c.d. Tribunale della liberta', non menoma la garanzia di imparzialita' del giudice (v. anche massima A). Conseguentemente deve escludersi che possa risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato, mentre, per quanto riguarda i richiami agli altri parametri costituzionali, essi non possono essere presi in considerazione, in quanto sforniti di una benche' minima motivazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 24, 3, 27 e 97 Cost.).
L'avere gia' conosciuto e valutato gli atti processuali, per aver pronunciato o concorso a pronunciare, nello stesso procedimento, un provvedimento di natura cautelare, o quale giudice delle indagini preliminari ovvero come componente del c.d. Tribunale della liberta', non menoma la garanzia di imparzialita' del giudice (v. anche massima A). Conseguentemente deve escludersi che possa risultare compromesso il diritto di difesa dell'imputato, mentre, per quanto riguarda i richiami agli altri parametri costituzionali, essi non possono essere presi in considerazione, in quanto sforniti di una benche' minima motivazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale per il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare un provvedimento di natura cautelare quale giudice per le indagini preliminari o quale componente del tribunale del riesame di cui all'art. 309 dello stesso codice, sollevata in riferimento agli artt. 24, 3, 27 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte