Sentenza 517/1991 (ECLI:IT:COST:1991:517)
Massima numero 17787
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 517/91 A. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA STATO E PROVINCIA DI TRENTO - ATTUAZIONE - FONTI E CRITERI.
SENT. 517/91 A. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - RIPARTIZIONE DI COMPETENZE FRA STATO E PROVINCIA DI TRENTO - ATTUAZIONE - FONTI E CRITERI.
Testo
Nella ripartizione delle competenze fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento in materia di inquinamento acustico, attuata tramite l'estensione anche alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad opera del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, delle disposizioni di cui agli artt. 101, 102 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreche' tramite l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, devono ritenersi trasferite alla Provincia le funzioni amministrative concernenti "il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alle regioni", e riservate allo Stato, invece, le funzioni amministrative relative alla fissazione dei "limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni sonore". Inoltre, in riferimento alle potesta' riservate allo Stato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, ha stabilito, sotto la rubrica "uniformita' delle condizioni di salute nel territorio nazionale", che con decreto del Presidente del Consiglio del ministri" sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e dell'ambiente esterno".
Nella ripartizione delle competenze fra lo Stato e la Provincia autonoma di Trento in materia di inquinamento acustico, attuata tramite l'estensione anche alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ad opera del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, delle disposizioni di cui agli artt. 101, 102 e 104 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreche' tramite l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, devono ritenersi trasferite alla Provincia le funzioni amministrative concernenti "il controllo e la prevenzione dell'inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse, nonche' quello prodotto da sorgenti mobili se correlate a servizi, opere ed attivita' trasferite alle regioni", e riservate allo Stato, invece, le funzioni amministrative relative alla fissazione dei "limiti minimi inderogabili di accettabilita' delle emissioni sonore". Inoltre, in riferimento alle potesta' riservate allo Stato, l'art. 4, secondo comma, della legge n. 833 del 1978, ha stabilito, sotto la rubrica "uniformita' delle condizioni di salute nel territorio nazionale", che con decreto del Presidente del Consiglio del ministri" sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e dell'ambiente esterno".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte