Sentenza 517/1991 (ECLI:IT:COST:1991:517)
Massima numero 17788
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 517/91 B. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - LIMITI MASSIMI DELLE EMISSIONI SONORE - PREVISIONE ARTICOLATA IN RELAZIONE A TIPI DI ZONE - VINCOLO PER I COMUNI AD ADOTTARE LA CLASSIFICAZIONE ZONALE ED I RELATIVI LIMITI E CRITERI DIFFERENZIALI - FISSAZIONE DI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI - ATTRIBUZIONE ALLE IMPRESE DELLA FACOLTA' DI PRESENTARE, A TAL FINE, PIANI DI RISANAMENTO - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI ADOTTARE LE DISPOSIZIONI CONTESTATE.
SENT. 517/91 B. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - LIMITI MASSIMI DELLE EMISSIONI SONORE - PREVISIONE ARTICOLATA IN RELAZIONE A TIPI DI ZONE - VINCOLO PER I COMUNI AD ADOTTARE LA CLASSIFICAZIONE ZONALE ED I RELATIVI LIMITI E CRITERI DIFFERENZIALI - FISSAZIONE DI TERMINI PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PRODUTTIVI - ATTRIBUZIONE ALLE IMPRESE DELLA FACOLTA' DI PRESENTARE, A TAL FINE, PIANI DI RISANAMENTO - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE DI ADOTTARE LE DISPOSIZIONI CONTESTATE.
Testo
Il potere statale di fissare i limiti massimi di emissione sonora negli ambienti di lavoro, abitativi ed esterni (art.4, comma secondo, legge n. 833 del 1978), non puo' non comportare - affinche' sia svolto in modo ragionevole ed in conformita' ai vari interessi pubblici coinvolti - la suddivisione del territorio in aree diverse in relazione alle differenti caratteristiche delle stesse, nonche' l'articolazione dei limiti medesimi e la predeterminazione delle modalita' e dei tempi di adeguamento per specifici tipi di aree e di fonti di emissione. (Spettanza allo Stato, con conseguente rigetto del ricorso della Provincia di Trento, del potere di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3, comma primo, prima proposizione, e comma secondo, del decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, concernenti l'adozione, prescritta ai Comuni, della classificazione in zone e dei relativi limiti massimi, i "criteri differenziali" per le aree non esclusivamente industriali, i termini di adeguamento degli impianti produttivi, nonche' la facolta' delle imprese di presentare, a tal fine, piani di risanamento).
Il potere statale di fissare i limiti massimi di emissione sonora negli ambienti di lavoro, abitativi ed esterni (art.4, comma secondo, legge n. 833 del 1978), non puo' non comportare - affinche' sia svolto in modo ragionevole ed in conformita' ai vari interessi pubblici coinvolti - la suddivisione del territorio in aree diverse in relazione alle differenti caratteristiche delle stesse, nonche' l'articolazione dei limiti medesimi e la predeterminazione delle modalita' e dei tempi di adeguamento per specifici tipi di aree e di fonti di emissione. (Spettanza allo Stato, con conseguente rigetto del ricorso della Provincia di Trento, del potere di adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni contenute negli artt. 2 e 3, comma primo, prima proposizione, e comma secondo, del decreto Presidente Consiglio dei ministri 1 marzo 1991, concernenti l'adozione, prescritta ai Comuni, della classificazione in zone e dei relativi limiti massimi, i "criteri differenziali" per le aree non esclusivamente industriali, i termini di adeguamento degli impianti produttivi, nonche' la facolta' delle imprese di presentare, a tal fine, piani di risanamento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0