Sentenza 517/1991 (ECLI:IT:COST:1991:517)
Massima numero 17791
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 517/91 E. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - PREVISIONE STATALE DI PRINCIPI ORGANIZZATIVI E INDIRIZZI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI (E DELLE PROVINCE AUTONOME), NONCHE' DI ONERI PER LE IMPRESE - MANCANZA DI IDONEA COPERTURA LEGISLATIVA - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DEL POTERE STATALE - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE.
SENT. 517/91 E. INQUINAMENTO - INQUINAMENTO ACUSTICO - PREVISIONE STATALE DI PRINCIPI ORGANIZZATIVI E INDIRIZZI NEI CONFRONTI DELLE REGIONI (E DELLE PROVINCE AUTONOME), NONCHE' DI ONERI PER LE IMPRESE - MANCANZA DI IDONEA COPERTURA LEGISLATIVA - ESERCIZIO ILLEGITTIMO DEL POTERE STATALE - LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME - NON SPETTANZA ALLO STATO DEL POTERE ESERCITATO - CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE.
Testo
Le disposizioni del d.P.C.m. 1 marzo 1991 che - in materia di inquinamento acustico - impongono alle regioni e alle province autonome l'esame dei piani di risanamento delle imprese e l'adozione di piani annuali di intervento nonche' di direttive per la predisposizione dei piani comunali esecutivi e quelle che impongono alle imprese l'onere di allegare un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico dei nuovi impianti industriali alle relative domande, incidono sulle competenze legislative ed amministrative regionali (e provinciali) senza alcun fondamento legislativo che lo consenta, risolvendosi, percio', in esercizio illegitimo di poteri statali, lesivo delle competenze statutariamente assegnate alle Province autonome. Non spetta, pertanto, allo Stato il potere di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma primo, seconda e terza proposizione, nonche' agli artt. 4 e 5 del d.P.C.m. 1 marzo 1991 cit., e sono conseguentemente annullate, in accoglimento del ricorso della Provincia di Trento, le medesime disposizioni.
Le disposizioni del d.P.C.m. 1 marzo 1991 che - in materia di inquinamento acustico - impongono alle regioni e alle province autonome l'esame dei piani di risanamento delle imprese e l'adozione di piani annuali di intervento nonche' di direttive per la predisposizione dei piani comunali esecutivi e quelle che impongono alle imprese l'onere di allegare un'idonea documentazione di previsione di impatto acustico dei nuovi impianti industriali alle relative domande, incidono sulle competenze legislative ed amministrative regionali (e provinciali) senza alcun fondamento legislativo che lo consenta, risolvendosi, percio', in esercizio illegitimo di poteri statali, lesivo delle competenze statutariamente assegnate alle Province autonome. Non spetta, pertanto, allo Stato il potere di adottare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in mancanza di idonea copertura legislativa, le disposizioni contenute nell'art. 3, comma primo, seconda e terza proposizione, nonche' agli artt. 4 e 5 del d.P.C.m. 1 marzo 1991 cit., e sono conseguentemente annullate, in accoglimento del ricorso della Provincia di Trento, le medesime disposizioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
co. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/11/1987
n. 526
art. 0