Sentenza 518/1991 (ECLI:IT:COST:1991:518)
Massima numero 17742
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 08/01/1992
Titolo
SENT. 518/91 D. REGIONE LAZIO - CONVENZIONI SANITARIE CON ISTITUTI PRIVATI DI CURE PSICHIATRICHE - PROTRAZIONE OLTRE IL TERMINE (31 DICEMBRE 1981) PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO PENALE "A QUO").
SENT. 518/91 D. REGIONE LAZIO - CONVENZIONI SANITARIE CON ISTITUTI PRIVATI DI CURE PSICHIATRICHE - PROTRAZIONE OLTRE IL TERMINE (31 DICEMBRE 1981) PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE STATALE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI LIMITI DELLA COMPETENZA REGIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO PENALE "A QUO").
Testo
La questione di legittimita' costituzionale della norma regionale, che consente di protrarre le convenzioni con istituti privati di cure psichiatriche oltre il termine (31 dicembre 1981) previsto dalla legislazione statale, e' irrilevante nel giudizio penale a carico degli amministratori regionali imputati di abuso innominato di ufficio per aver agito in conformita' della medesima norma regionale; infatti, essendo quest'ultima - in base al riparto di competenze legislative fra Stato e regioni - la legge applicabile, alla cui osservanza - per il dovere costituzionale della loro incontestabile soggezione ad essa - gli amministratori erano tenuti, nessuna responsabilita' penale puo' addebitarsi ad essi, e la pronuncia della Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, l. Reg. Lazio 3 febbraio 1982, n. 7, 5, comma secondo, lett. a, 11, comma secondo,12 e 14, penultimo comma, l. Reg. Lazio 14 luglio 1983, n. 49, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 64, comma secondo, l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981 n. 331).
La questione di legittimita' costituzionale della norma regionale, che consente di protrarre le convenzioni con istituti privati di cure psichiatriche oltre il termine (31 dicembre 1981) previsto dalla legislazione statale, e' irrilevante nel giudizio penale a carico degli amministratori regionali imputati di abuso innominato di ufficio per aver agito in conformita' della medesima norma regionale; infatti, essendo quest'ultima - in base al riparto di competenze legislative fra Stato e regioni - la legge applicabile, alla cui osservanza - per il dovere costituzionale della loro incontestabile soggezione ad essa - gli amministratori erano tenuti, nessuna responsabilita' penale puo' addebitarsi ad essi, e la pronuncia della Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio "a quo". (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 1, l. Reg. Lazio 3 febbraio 1982, n. 7, 5, comma secondo, lett. a, 11, comma secondo,12 e 14, penultimo comma, l. Reg. Lazio 14 luglio 1983, n. 49, in riferimento all'art. 117 Cost., come attuato dall'art. 64, comma secondo, l. 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 3, d.l. 30 aprile 1981, n. 168, conv. in l. 27 giugno 1981 n. 331).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/12/1978
n. 833
art. 64
co. 2
decreto legge 30/04/1981
n. 168
art. 3
legge 27/06/1981
n. 331
art. 0