Ordinanza 519/1991 (ECLI:IT:COST:1991:519)
Massima numero 17835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  19/12/1991;  Decisione del  19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:  17828


Titolo
ORD. 519/91 B. IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.PE.G.) - PAGAMENTO DI PENALITA', SOPRATTASSE E PENE PECUNIARIE - SOGGETTI OBBLIGATI: RAPPRESENTANTI (NELLA SPECIE EX AMMINISTRATORI DELLE SOCIETA') DEL SOGGETTO PASSIVO INADEMPIENTE - MANCATA PREVISIONE DELLA NOTIFICA AGLI STESSI DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - RICHIAMO A PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA PER LA RIFORMA TRIBUTARIA - NON PERTINENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardanti la responsabilita' degli ex amministratori di societa' per penalita', soprattasse ecc. per infrazioni all'I.R.PE.G., non prevedono alcuna ipotesi di "sostituzione tributaria". Va quindi senz'altro respinta la censura di eccesso di delega avanzata, nei confronti delle norme suddette, in base all'assunto che il richiamato art. 10 legge 9 ottobre 1971, n. 825, non prevederebbe alcuna possibilita' di "sostituzione tributaria" in mancanza di avviso di accertamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 98, sesto comma. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione all'art. 10, legge 9 ottobre 1971, n. 825.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  09/10/1971  n. 825  art. 10