Ordinamento giudiziario - Indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale (GOT) - Previsione che ai GOT spetta un'indennità per le attività di udienza svolte nello stesso giorno nonché una ulteriore indennità equipollente ove il complessivo impegno lavorativo per tali attività superi le cinque ore - Ulteriore indennità per ogni altra attività svolta fuori dall'udienza loro delegata e attestata dal procuratore della Repubblica, come previsto per i vice pretori onorari (VPO) - Omessa previsione - Denunciata violazione dell'autonomia e indipendenza dei singoli magistrati - Inconferenza del parametro - Inammissibilità delle questioni.
È dichiarata inammissibile, per palese inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Genova in riferimento all'art. 107, terzo comma, Cost., dell'art. 3-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 151 del 2008, come conv., nella parte in cui sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989, prevedendo ai giudici onorari di tribunale (GOT) spettino un'indennità di euro 98 per le attività di udienza svolte nello stesso giorno, e un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le suddette attività superi le cinque ore, così da impedire di corrispondere un compenso anche per il disbrigo fuori udienza delle indicate incombenze. Il tema del trattamento economico dei magistrati, infatti, non interseca affatto l'ambito di applicazione della disposizione costituzionale in parola, volta a vietare che tra i magistrati si stabiliscano rapporti di supremazia gerarchica. (Precedenti citati: sentenze n. 310 del 1992, n. 18 del 1989 e n. 133 del 1985).
Il terzo comma dell'art. 107 non ha altro significato se non quello, chiaramente risultante dalla dizione letterale della disposizione e sistematicamente argomentabile altresì dalla collocazione di essa nel contesto di un articolo rivolto in tutte le sue parti a disciplinare lo status dei magistrati dell'ordine giudiziario, che consiste nell'escludere - con particolare riguardo ai magistrati giudicanti - rapporti di subordinazione gerarchica nell'esercizio della funzione giurisdizionale. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 1982 e n. 123 del 1970; ordinanze n. 523 del 1995 e n. 275 del 1994).