Ordinanza 520/1991 (ECLI:IT:COST:1991:520)
Massima numero 17764
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
17763
Titolo
ORD. 520/91 B. REATO IN GENERE - ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO - IPOTESI AGGRAVATA (NELLA SPECIE: ESERCIZIO IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI PENA PIU' SEVERA DI QUELLA STABILITA PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DELLA ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE SCOMMESSE DI CUI ALLA LEGGE N. 40/1988 - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 520/91 B. REATO IN GENERE - ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO - IPOTESI AGGRAVATA (NELLA SPECIE: ESERCIZIO IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO) - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI PENA PIU' SEVERA DI QUELLA STABILITA PER LA (RITENUTA) PIU' GRAVE FATTISPECIE DELLA ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE SCOMMESSE DI CUI ALLA LEGGE N. 40/1988 - PROSPETTATA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Le scelte discrezionali del legislatore nella previsione (negli artt. 718 e 719 cod.pen. e, rispettivamente, nell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) delle sanzioni penali da applicare a condotte criminose anche lontanamente comparabili, quali il giuoco d'azzardo e le pubbliche scommesse, non si rivelano palesemente irragionevoli, poiche' esse si basano su una valutazione diversificata in relazione a fatti di differente offensivita' sociale, valutazione che presuppone, non arbitrariamente, la maggiore potenzialita' criminale delle condotte illecite connesse all'esercizio abusivo di scommesse o di concorsi pronostici, complessivamente sanzionate in misura piu' grave rispetto al giuoco d'azzardo, anche se il giudice rimettente ne ricorda soltanto le ipotesi di minore gravita'. Inoltre la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 718 e 719 cod.pen. e' racchiusa in limiti edittali tali da consentire al giudice un'ampia possibilita' di graduazione in proporzione alla gravita' del fatto accertato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718 e 719 cod. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte