Ordinanza 521/1991 (ECLI:IT:COST:1991:521)
Massima numero 17839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Titolo
ORD. 521/91 B. PROCESSO PENALE - COMPETENZA TERRITORIALE - NATURA - FINALITA' - DIFFERENZA RISPETTO ALLA COMPETENZA FUNZIONALE.
ORD. 521/91 B. PROCESSO PENALE - COMPETENZA TERRITORIALE - NATURA - FINALITA' - DIFFERENZA RISPETTO ALLA COMPETENZA FUNZIONALE.
Testo
La competenza territoriale del giudice penale e' disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato e' stato commesso, con finalita' che attiene in modo prevalente alla economia processuale, si' da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione delle attivita' del processo; il che spiega la minor rigidita' della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione. - V. sent. n. 77/1977.
La competenza territoriale del giudice penale e' disciplinata dalla legge in considerazione del luogo ove il reato e' stato commesso, con finalita' che attiene in modo prevalente alla economia processuale, si' da consentire che ivi si dia luogo alla miglior concentrazione delle attivita' del processo; il che spiega la minor rigidita' della detta disciplina rispetto a quella stabilita per la competenza funzionale, la quale, invece, investe l'intrinseca idoneita' del giudice alla funzione. - V. sent. n. 77/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte