Ordinanza 521/1991 (ECLI:IT:COST:1991:521)
Massima numero 17840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
19/12/1991; Decisione del
19/12/1991
Deposito del 30/12/1991; Pubblicazione in G. U. 15/01/1992
Titolo
ORD. 521/91 C. PROCESSO PENALE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - PREVISTA IMMEDIATA DECISIONE CON DIVIETO DI RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 521/91 C. PROCESSO PENALE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE - PREVISTA IMMEDIATA DECISIONE CON DIVIETO DI RIPROPOSIZIONE DELLA STESSA NEL CORSO DEL DIBATTIMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECOSTITUZIONE DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.
Il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione tutela essenzialmente l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialita', venga sottratta ad ogni possibilita' di arbitrio, attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie. Pertanto la norma che disciplina la deduzione e la decisione delle eccezioni di incompetenza territoriale nel processo penale non contrasta con il precetto costituzionale sopra descritto sia perche' restano chiaramente determinati in anticipo i criteri in base ai quali la competenza deve essere stabilita, sia perche' l'imposizione di una disciplina particolarmente rigorosa per la proposizione dell'eccezione d'incompetenza territoriale corrisponde alla peculiare natura della competenza in esame (v. massima B) per cui il legislatore puo' legittimamente limitare, nella sua discrezionalita', la possibilita' di rilevarne i vizi, a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 491, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione). - V. sent. nn. 1/1965, 139/1971, 174/1975 e 77/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte