Sentenza 1/1992 (ECLI:IT:COST:1992:1)
Massima numero 18002
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  20/01/1992;  Decisione del  20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 1/92. PENSIONI - PENSIONI ENASARCO - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - ESCLUSIONE DAL DIRITTO PER IL CONIUGE SUPERSTITE IN CASO DI MATRIMONIO CONTRATTO DAL PENSIONATO IN ETA' SUPERIORE AI SETTANTADUE ANNI E CON DURATA INFERIORE AI DUE ANNI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI TUTELA DEL MATRIMONIO E DELL'ISTITUTO FAMILIARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come la Corte ha avuto gia' modo di riconoscere ed affermare, il vincolo matrimoniale e' e deve rimanere frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento indiretto, ancorche' eventualmente imposto in origine dall'ordinamento. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 20, quinto comma, l. 2 febbraio 1973, n. 12, che riguardo al trattamento pensionistico degli agenti e rappresentanti di commercio iscritti all'ENASARCO subordina il diritto alla pensione di reversibilita' per il coniuge, quando il lavoratore pensionato abbia contratto matrimonio dopo il compimento del settantaduesimo anno di eta', alla condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni. - Nello stesso senso, riguardo ad analoghe disposizioni in materia di trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti: S. n. 189/1991.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte