Sentenza 3/1992 (ECLI:IT:COST:1992:3)
Massima numero 18111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORASANITI - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
20/01/1992; Decisione del
20/01/1992
Deposito del 22/01/1992; Pubblicazione in G. U. 29/01/1992
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 3/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI CIECHI ASSOLUTI PLURIMINORATI (IN QUANTO NON DEAMBULANTI O NON AUTOSUFFICIENTI) - CORRESPONSIONE AD ESSI, DAL GENNAIO 1989 AL NOVEMBRE 1990, DELLA SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (SOLO SUCCESSIVAMENTE AUMENTATA) CON TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLESSIVAMENTE INFERIORE A QUELLO RICONOSCIUTO AI CIECHI "PARZIALI" PLURIMINORATI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 3/92. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - MINORI CIECHI ASSOLUTI PLURIMINORATI (IN QUANTO NON DEAMBULANTI O NON AUTOSUFFICIENTI) - CORRESPONSIONE AD ESSI, DAL GENNAIO 1989 AL NOVEMBRE 1990, DELLA SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (SOLO SUCCESSIVAMENTE AUMENTATA) CON TRATTAMENTO PREVIDENZIALE COMPLESSIVAMENTE INFERIORE A QUELLO RICONOSCIUTO AI CIECHI "PARZIALI" PLURIMINORATI - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INVALIDITA' - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disparita' di trattamento venuta a crearsi, nel periodo dal gennaio 1989 al novembre 1990, tra i minori ciechi assoluti pluriminorati (in quanto non deambulanti o non autosufficienti) rispetto ai minori "ciechi parziali" (o "ventesimisti") pluriminorati, con l'attribuzione ai primi della sola indennita' di accompagnamento, ed ai secondi, invece, oltre a questa, della pensione (peraltro di modesto importo), non puo' considerarsi come effetto della sostituzione - operata nei riguardi dei ciechi assoluti dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 - della pensione - anche ad essi gia' in precedenza corrisposta - con la suddetta indennita', ma, se mai, come il risultato della irretroattivita' della legge 11 ottobre 1990, n. 289, (con la quale, attraverso l'aggiunta, alla legge n. 508 del 1988, dell'art. 5 bis, la indennita' di accompagnamento, per i ciechi assoluti pluriminorati e' stata aumentata del 45%). Nell'arco temporale suddetto, tuttavia, la riconosciuta congruita' e l'adeguatezza dell'indennita' di accompagnamento, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione) escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sul mancato riconoscimento, in favore dei minori ciechi assoluti pluriminorati, della indennita' di accompagnamento, nel periodo tra il 1 luglio 1980 e il 1 gennaio 1989 (nel quale peraltro essi avevano diritto alla pensione): O. 210/1991.
La disparita' di trattamento venuta a crearsi, nel periodo dal gennaio 1989 al novembre 1990, tra i minori ciechi assoluti pluriminorati (in quanto non deambulanti o non autosufficienti) rispetto ai minori "ciechi parziali" (o "ventesimisti") pluriminorati, con l'attribuzione ai primi della sola indennita' di accompagnamento, ed ai secondi, invece, oltre a questa, della pensione (peraltro di modesto importo), non puo' considerarsi come effetto della sostituzione - operata nei riguardi dei ciechi assoluti dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 - della pensione - anche ad essi gia' in precedenza corrisposta - con la suddetta indennita', ma, se mai, come il risultato della irretroattivita' della legge 11 ottobre 1990, n. 289, (con la quale, attraverso l'aggiunta, alla legge n. 508 del 1988, dell'art. 5 bis, la indennita' di accompagnamento, per i ciechi assoluti pluriminorati e' stata aumentata del 45%). Nell'arco temporale suddetto, tuttavia, la riconosciuta congruita' e l'adeguatezza dell'indennita' di accompagnamento, nel quadro della complessiva razionalizzazione del sistema, e la dipendenza del diverso trattamento da circostanze di fatto (quali il limite di reddito per godere della pensione) escludono l'asserita violazione degli invocati parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, legge 21 novembre 1988, n. 508, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.). - Sul mancato riconoscimento, in favore dei minori ciechi assoluti pluriminorati, della indennita' di accompagnamento, nel periodo tra il 1 luglio 1980 e il 1 gennaio 1989 (nel quale peraltro essi avevano diritto alla pensione): O. 210/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte